Ordinanza n. 33 del 11 dicembre 2013

MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO FAMILIARE ED ESAME TRICHINOSCOPICO

IL SINDACO

  • Vista la legge 23.12.1978 n. 833
  • Visti gli articoli 1 e 13 del Regolamento per la vigilanza delle carni approvato con R.D. n. 3298 del 20.12.1928
  • Visti i Regolamenti 853/2004/CE, 854/2004/CE e 882/04
  • Visto il Regolamento 2075/2005/CE del 05.12.2005
  • Vista la nota prot. n. 8967 53/01 del 22.01.2010 della Regione Lazio
  • Viste le linee guida per l’applicazione del Reg. 2075/2005/CE approvate con determinazione n. D2860 del 31.08.2007 (S.O. n. 2 BURL n. 28)
  • Visto il Capitolo XI della Determinazione n. 2860/2007 specifico per i cinghiali abbattuti a caccia
  • Visto il Regolamento 1162/2009/CE
  • Visto il Regolamento 1099/2009/CE
  • Visto il Decreto legislativo n. 131 del 06.11.2013

ORDINA

  1. La macellazione dei suini ad uso familiare deve essere effettuata nei macelli autorizzati, nei giorni e negli orari di attività;
  2. È consentita, in deroga al punto 1 e per effetto della presente ordinanza, la macellazione presso il proprio domicilio;
  3. La macellazione deve essere eseguita da personale esperto, deve avvenire nelle ore diurne, con l’impiego di pistola a proiettile captivo, al fine di assicurare il rispetto delle norme di stordimento in vigore;
  4. Gli strumenti e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d’igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;
  5. Tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;
  6. Le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;
  7. La visita veterinaria deve essere svolta in luoghi di concentramento (raduni) secondo orari prestabiliti;
  8. Per ogni suino macellato è necessario l’esame trichinoscopico per digestione, che può essere effettuato presso:
    a. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana
    b. Altro laboratorio accreditato che può effettuare esami ufficiali per la ricerca di trichinella ai sensi dell’art. 12 Reg. CE 882/2004, Reg. CE 2075/05, Determinazione R.L. n. 2860/07 e Reg. CE 1162/099;
  9. In attesa dell’esito dell’esame trichinoscopico, le carni possono essere lavorate e consumate solo previa cottura; il servizio veterinario informerà l’utente delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro 7 gg successivi alla visita;
  10. Al momento della visita ispettiva gli interessati devono esibire:
  • Dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4)
  • L’attestazione dell’avvenuto versamento delle somme dovute (€ 20,00 da versare esclusivamente presso gli sportelli del CUP Aziendale indicando il codice LVE12)
  • L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’esame trichinoscopico.

Ordinanza n. 33 del 11/12/2013

Pubblicazione all’Albo Pretorio: N. Registro 280 / 2013 – Periodo pubblicazione 11.12.2013 / 10.04.2014.