Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2014

Oggetto: Disposizione in materia di Polizia Urbana e tutela della pubblica incolumità in occasione del Carnevale 2014 nel periodo dal 27/02/2014 al 04/03/2014

IL SINDACO

CONSIDERATO:

  • che nel periodo del Carnevale risulta frequente il deprecabile uso di bombolette spray e nebulizzatori contenenti sostanze imbrattanti nonché l’abitudine di lanciare buste, palloncini gonfiabili e altri simili contenitori ripieni con liquidi e in particolar modo uova e farina che possono arrecare notevole danno a persone o cose;
  • che lo spargimento di dette sostanze sulla sede stradale, lo scoppio di petardi, cartucce od altri artifizi di qualsiasi genere, danno luogo a disagi e possono arrecare danni a cose e offesa o molestia alle persone, creando altresì turbativa ai festeggiamenti e alle manifestazioni;
  • che tali comportamenti, oltre che recare offesa o molestia alle persone – integrando in alcuni casi fattispecie penalmente rilevanti – determinano anche l’insorgere di situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
  • che l’articolo 15, comma 1, lettera f), del D.L.gs 30 aprile 1992, n 285. “Nuovo Codice della Strada”, fa divieto di “gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”, con la conseguente applicazione al trasgressore – se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale incaricati della sua sorveglianza – delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dallo stesso articolo;

RITENUTO opportuno provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale;

VISTI:

  • il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l’articolo 1 – ai sensi del quale l’autorità locale di Pubblica Sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà – e gli articoli 18, 30, 57 e 85;
  • gli articoli 81, 82, 110 e in particolare l’articolo 151 del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che prevede, fra l’altro, il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose, di molestare le persone, nonché l’obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

ORDINA

1. NEL PERIODO DEL CARNEVALE 2014 (27/02/2014 al 04/03/2014) E’ FATTO DIVIETO LA VENDITA AI MINORI DI UOVA, BOMBOLETTE DI SCHIUMA SPRAY, FARINA, OVVERO QUALSIASI ALTRO MATERIALE O OGGETTO ATTO A IMBRATTARE O ARRECARE DANNI A COSE O PERSONE;

I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

2. NEL PERIODO DEL CARNEVALE 2014 (27/02/2014 al 04/03/2014) E’ FATTO DIVIETO, IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, LA DETENZIONE, DA PARTE DI MINORI, A QUALSIASI TITOLO DI UOVA, FARINA BOMBOLETTE SPRAY OVVERO DI QUALSISASI OGGETTO CHE POSSA ARRECARE OFFESA O MOLESTIA ALLE PERSONE, DANNI A COSE (IN PARTICOLARE Al VEICOLI), O CHE COMUNQUE POSSANO ESSERE DI TURBATIVA AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI;

I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00,  se minorenni, agli esercenti la potestà genitoriale incaricati della sorveglianza.

3. E’ FATTO, ALTRESI’, DIVIETO DI GETTARE IN LUOGO PUBBLICO, O DI LANCIARE CONTRO PERSONE O VEICOLI, SOSTANZE IMBRATTANTI O CHE COMUNQUE POSSANO ARRECARE OFFESA O MOLESTIA ALLE PERSONE O DANNI A COSE, QUALI, AD ESEMPIO BOMBOLETTE SPRAY DI SCHIUMA, COLORANTI VARI, FARINE, UOVA, PALLONCINI OD ALTRI CONTENITORI PIENI DI QUALSIASI LIQUIDO;

I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00,  se minorenni, agli esercenti la potestà genitoriale incaricati della sorveglianza.

Per le suddette sanzioni amministrative è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00 pari a 1/3 del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole al doppio del minimo, oltre eventuali spese di procedimento.

  • I partecipanti alle manifestazioni sono obbligati a togliere la maschera, qualora indossata, ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
  • Demanda a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
  • La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune .
  • Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 119.

Dalla residenza Municipale, 27/02/2014

IL SINDACO
Antonio De Vellis

Ordinanza n. 2 del 27/02/2014

Pubblicazione all’Albo Pretorio: N. Registro 44 / 2014 – Periodo pubblicazione 28.02.2014 / 05.03.2014.