IL SINDACO
CONSTATATO CHE, a seguito dell’avvento della stagione estiva, le siepi vive prospicienti, le strade rurali e vicinali di questo Comune sono cresciute a dismisura, invadendo in alcuni punti la sede stradale, con conseguente pericolo e ostacolo per il transito dei veicoli;
CONSTATATO, inoltre, che anche i rami degli alberi si protendono oltre l’estremo ciglio delle strade con gravi inconvenienti per la circolazione dei veicoli in genere;
RITENUTO necessario che i proprietari di fondi che fronteggiano la strade rurali e vicinali provvedano alla regolare tenuta delle siepi ed al taglio dei rami che sporgono oltre il ciglio stradale;
VISTO il regolamento C.le di Polizia Urbana e Rurale;
VISTO l’art. 55 T.U.L. c.p. 03.03.34 n. 383;
VISTO I’art. 76 della L. 30.03.65 n. 2248;
ORDINA
Al PROPRIETARI DI FONDI CHE FRONTEGGIANO LE STRADE RURALI E VICINALI DI:
- Tenere regolate, mediante opportuna potatura, le siepi vive in modo da non restringere le strade;
- Tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno delle strade;
- Provvedere alla ripulitura delle cunette e dei fossi laterali delle strade medesime permettendo il regolare scolo delle acque;
- in prossimità delle curve, le siepi e le ramaglie in genere non dovranno elevarsi oltre l’altezza di un metro (mt. 1) dai piano stradale e ciò a partire da giorni venti (20) dalla data della presente Ordinanza.
Si informa che in ogni caso di inadempienza l’Amm.ne C.le provvederà alla esecuzione dei lavori a spese del trasgressore, fermo restando la sanzione accertala ai sensi dell’art. 106 e seg, del T. U.L.. 03.03.34 e successive modifiche e integrazioni.
SI FA obbligo agli Agenti delle Forze pubbliche di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza.
Dalla residenza Municipale lì 27/06/2013
Il Sindaco
(Antonio De Vellis)
Pubblicazione all’Albo Pretorio: N. Registro 201 / 2013 – Periodo pubblicazione 09.07.2013 / 30.07.2013