Misure prevenzione incendi

È fatto divieto assoluto di accensione fuochi dal 15 giugno al 30 settembre di ciascun anno solare mentre dal primo ottobre al 14 giugno, è data facoltà di smaltire i residui vegetali con le seguenti modalità e condizioni:

  • La combustione dovrà avvenire nello stesso luogo di produzione e potrà effettuarsi in piccoli cumuli di quantità totale non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno, specificando che un metro stero corrisponde ad una catasta delle dimensioni di un metro cubo.
  • Le operazioni potranno svolgersi, solo in giornate prive di vento, solo dall’alba fino alle ore 11 e dalle 14 fino al tramonto nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio marzo, mentre nei mesi di aprile, maggio e fino al 14 giugno le operazioni potranno svolgersi dall’alba fino alle ore 9 e dalle 16 fino al tramonto;
  • L’abbruciamento dovrà avvenire alla costante presenza del produttore o altra persona di sua fiducia, con espresso divieto di abbandonare la zona fino al completo spegnimento dei focolai;
  • La combustione controllata dei residui sia condotta con diligenza e le necessarie precauzioni, come ad esempio le predisposizioni, laddove possibile, di una pompa per l’immediato spegnimento in caso di necessità o circoscrivendo ed isolando il sito con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco;
  • II fuoco dovrà immediatamente essere spento qualora dopo l’accensione sopravvengano situazioni ambientali di rischio o condizioni metereologiche non favorevoli che possano facilitare la propagazione delle fiamme, come ad esempio l’innalzarsi del vento o per ordine dell’autorità competenti;