Disposizioni per la macellazione dei suini ad uso familiare

Il Sindaco Antonio De Vellis ha emanato l’Ordinanza n. 34 del 29 dicembre 2012, concernete “Macellazione dei suini ad uso familiare ed esame trichinoscopico”, con cui si dispone che:

1. La macellazione dei suini ad uso familiare deve essere effettuata nei macelli autorizzati, nei giorni e negli orari di attività;

2. È consentita, in deroga al punto 1 e per effetto della presente ordinanza, la macellazione presso il proprio domicilio a coloro che ne facciano richiesta prenotandosi presso le sedi del servizio veterinario almeno 48 ore prima della prevista macellazione. Il veterinario addetto al controllo può posticipare la macellazione in caso di impossibilità dell’effettuazione del controllo;

3. La macellazione deve essere eseguita da personale esperto, deve avvenire nelle ore diurne, con l’impiego di pistola a proiettile captivo, al fine di assicurare il rispetto delle norme di stordimento in vigore;

4. Gli strumenti e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d’igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;

5. Tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;

6. Le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;

7. La visita veterinaria deve essere svolta in luoghi di concentramento (raduni) secondo orari prestabiliti;

8. Per ogni suino macellato è necessario l’esame trichinoscopico per digestione, che può essere effettuato presso:

a. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana
b. Altro laboratorio accreditato che può effettuare esami ufficiali per la ricerca di trichinella ai sensi dell’art. 12 Reg. CE 882/2004, Reg. CE 2075/05, Determinazione R.L. n. 2860/07 e Reg. CE 1162/099;

9. In attesa dell’esito dell’esame trichinoscopico, le carni possono essere lavorate e consumate solo previa cottura; il servizio veterinario informerà l’utente delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro 7 gg successivi alla visita;

10. Al momento della visita ispettiva gli interessati devono esibire:

  • Dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4)
  • L’attestazione dell’avvenuto versamento delle somme dovute (€ 20,00 da versare esclusivamente presso gli sportelli del CUP Aziendale indicando il codice LVE12)
  • L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’esame trichinoscopico.

Ordinanza n. 34 del 29/12/2012 e calendario controlli (pdf)