Disposizioni di Polizia Urbana in occasione del Carnevale

Il Sindaco Antonio De Vellis ha emanato l’Ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2013, concernente “Disposizione in materia di Polizia urbana e tutela della pubblica incolumità in occasione del Carnevale 2013 nel periodo dal 08/02/2013 al 13/02/2013”, con cui si dispone che:

  • nel periodo del Carnevale 2013 (08/02/2013 – 13/03/2013) è fatto divieto la vendita ai minori di uova, bombolette di schiuma spray, farina, ovvero qualsiasi altro materiale o oggetto atto a imbrattare o arrecare danni a cose o persone;
  • nel periodo del Carnevale 2013 (08/02/2013 – 13/02/2013) è fatto divieto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la detenzione a qualsiasi titolo di uova, farina, bombolette spray ovvero di qualsiasi oggetto che possa arrecare offesa o molestia alle persone, danni a cose (in particolare ai veicoli), o che comunque possano essere di turbativa al regolare svolgimento delle manifestazioni;
  • è fatto, altresì, divieto di gettare in luogo pubblico, o di lanciare contro persone o veicoli, sostanze imbrattanti o che comunque possano arrecare offesa o molestia alle persone o danni a cose, quali, ad esempio bombolette spray di schiuma, coloranti vari, farine, uova, palloncini od altri contenitori pieni di qualsiasi liquido.

I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00; se minorenni la predetta sanzione sarà applicata agli esercenti la potestà genitoriale incaricati della sorveglianza.

I partecipanti alle manifestazioni saranno obbligati a togliere la maschera, qualora indossata, ad ogni invito degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

L’Ordinanza è stata emessa, ai sensi degli artt. 1, 18, 30, 57 e 85 del T.U.L.P.S e degli artt. 81, 82, 110 e 151 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e considerato quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 285/1992, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone derivanti dal frequente e deprecabile uso di bombolette spray e nebulizzatori contenenti sostanze imbrattanti o dal lancio di buste, palloncini gonfiabili e altri simili contenitori con liquidi e in particolar modo uova e farina e prevenire disagi e pericoli alla circolazione stradale derivanti dallo spargimento di dette sostanze sulle strade e dallo scoppio di petardi, cartucce o altri artifizi.

Ordinanza n. 2 del 04/02/2013 (pdf)