Protezione Civile: Campagna Antincendio Boschivo 2013

Il periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre è considerato di massima pericolosità per l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia.

Ogni anno, infatti, decine di migliaia di ettari di bosco, soprattutto nel periodo estivo, bruciano a causa di incendi di natura dolosa o colposa, provocando ingenti danni a quello che è uno uno dei patrimoni forestali più importanti d’Europa per ampiezza e varietà di specie e che costituisce un’immensa ricchezza per l’ambiente e l’economia, per l’equilibrio del territorio e per la conservazione della biodiversità e del paesaggio italiano.

Il rispetto di alcune semplici regole e l’adozione di comportamenti responsabili da parte di tutti sono fondamentali per evitare l’innesco e la propagazione del fuoco:

  • non gettare a terra mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi;
  • non accendere fuochi nelle aree boschate, nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati e nei bordi delle strade;
  • non parcheggiare l’auto con la marmitta ancora calda sull’erba secca;
  • non abbandonare i rifiuti nei boschi, nei terreni, lungo le strade e nelle discariche abusive;
  • non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza e senza l’autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato, le stoppie, la paglia e gli altri residui agricoli.

Chiunque avvista un incendio, un principio d’incendio o anche solo del fumo è tenuto a darne immediato allarme alle autorità competenti al fine di organizzare le necessarie operazioni di spegnimento; le segnalazioni possono essere inoltrate chiamando uno dei seguenti numeri di emergenza:

803 555 Protezione Civile della Regione Lazio
115 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
1515 Corpo Forestale dello Stato

Il codice penale, all’articolo 423-bis, prevede il delitto di incendio boschivo:

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

Il Regolamento per la nettezza urbana e la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 30 settembre 2011, n. 11, vieta la combustione dei rifiuti e il loro abbandono fuori dagli appositi contenitori e sul suolo pubblico.

Ulteriori specifiche prescrizioni per la prevenzione degli incendi boschivi sono dettate dagli articoli 90-96 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, concernente “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”.

Relazione del Corpo Forestale dello Stato sugli incendi boschivi in Provincia di Frosinone nel 2012:

Approfondimento della Protezione Civile sul rischio incendi: