Matrimonio

Nel Titolo VI del Codice Civile e nel Titolo VIII del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre del 2000, n. 396, è contenuta la disciplina inerente alla celebrazione del matrimonio davanti all’ufficiale dello stato civile.

Condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Non possono contrarre matrimonio, salvo casi particolari previsti dagli articoli 84-90 del Codice Civile:

  • i minori di età;
  • l’interdetto per infermità di mente;
  • chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

  • gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
  • i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
  • gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  • l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
  • i figli adottivi della stessa persona;
  • l’adottato e i figli dell’adottante;
  • l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Pubblicazione di matrimonio

La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

La pubblicazione di matrimonio è effettuata all’Albo Pretorio per otto giorni consecutivi, salvo i casi di riduzione dei termini o di omissione previsti dall’articolo 100 del Codice Civile.

Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Matrimonio in imminente pericolo di vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.

Celebrazione del matrimonio

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio.

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio dello stato civile.