Componenti e Strutture Operative

Il Servizio nazionale della protezione civile è organizzato come un sistema complesso.

All’interno del sistema, le competenze nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle situazioni di emergenza sono affidate a più enti e strutture operative perché la complessità del panorama nazionale dei rischi richiede l’impiego coordinato di tutte le professionalità e le risorse a disposizione.

Le componenti del Servizio nazionale della protezione civile sono individuate dall’articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

  • Amministrazioni dello Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni
  • Comunità montane

Agli enti locali si aggiungono tutte quelle organizzazioni e istituzioni che possono concorrere alla gestione di un evento di protezione civile. Sono quindi componenti anche:

  • Enti pubblici
  • Istituti e gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile
  • Ogni istituzione e organizzazione anche privata
  • Cittadini
  • Gruppi associati di volontariato civile
  • Ordini e collegi professionali

L’art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 individua le seguenti strutture operative nazionali del Servizio:

  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Forze Armate
  • Forze di Polizia
  • Corpo Forestale dello Stato
  • Comunità Scientifica
  • Croce Rossa Italiana
  • Servizio Sanitario Nazionale
  • Organizzazioni di Volontariato
  • Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Struttura comunale di protezione civile

Il Piano di emergenza comunale individua le seguenti componenti e strutture operative locali di protezione civile:

  • Amministrazione comunale
  • Polizia Locale
  • Carabinieri
  • Organizzazioni di volontariato di protezione civile
  • Medici e personale sanitario del S.S.N./S.S.R. in servizio nel territorio comunale

In caso di emergenza, inoltre, tutti i cittadini residenti o comunque presenti sul territorio comunale, appartenenti a qualsiasi struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’art. 11 della L. 225/1992, non impegnati con la propria amministrazione, sono tenuti a mettersi a disposizione del Sindaco, al fine di integrare la struttura comunale di protezione civile.

Alla struttura locale di protezione civile, in caso d’insufficienza di risorse in ragione dell’evento verificatosi, vi concorrono professionisti, imprese e cittadini ed è integrata con il personale e i mezzi delle altre componenti e strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile inviate dal Prefetto in ausilio sul territorio comunale.