Prescrizioni per i proprietari dei fondi confinanti con le SS.PP.

Provincia di Frosinone

Il Comune di Strangolagalli informa che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità della Provincia di Frosinone ha emanato l’Ordinanza n. 21 del 08 novembre 2012, concernente “Prescrizioni per i proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali”.

L’ordinanza dispone ai conduttori confinanti con le strade Provinciali dell’intero territorio della Provincia di Frosinone:

  1. di provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compreso la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;
  2. di provvedere almeno due volte l’anno e comunque entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati nonché alla rimozione di ogni materiale che ostacola il regolare deflusso delle acque;
  3. di effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti, posti sulla proprietà privata, che si protendono oltre il confine stradale ogni volta necessario;
  4. di conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi e piantagioni in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
  5. di interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con strade provinciali alla distanza minima di 1,00 mt. dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe.

Avvertenze:

  • l’ordinanza è esecutiva dal 1° dicembre 2012;
  • tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei fossi dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti speciali o assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
  • è assolutamente vietato procedere alla pulizia dei tratti di fossi di competenza privata attraverso azioni vietate dalla legge, rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei fossi e/o corsi d’acqua salvo situazioni particolari da concordare con gli Uffici LL.PP. e Viabilità della Provincia di Frosinone e con gli altri uffici competenti;
  • è vietato depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi su terreno di proprietà pubblica e/o pertinenze stradali;
  • il personale della Polizia Provinciale, Municipale, del Settore LL.PP e Viabilità della Provincia di Frosinone e dei Comuni e tutti gli agenti delle forze di polizia, sono incaricati della vigilanza per l’osservanza dell’ordinanza.

Ordinanza della Provincia di Frosinone n. 21 del 08/11/2012 (pdf)