
L’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
La stessa disposizione legislativa ha abrogato, a decorrere dalla medesima data, i prelievi vigenti fino al 31 dicembre 2012 relativi alla gestione dei rifiuti – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) e l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex Eca), mentre il comma 28 dell’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fa salva l’applicazione del tributo provinciale di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Composizione del tributo
Il tributo è articolato in due voci:
- la componente tassa a copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;
- la maggiorazione riferita ai servizi indivisibili resi dal Comune.
Presupposto impositivo e soggetto passivo
Il tributo è dovuto:
- da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Superficie imponibile
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Scadenze e versamenti
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 10 maggio 2013 è stato stabilito di procedere alla riscossione del tributo in tre rate, aventi le seguenti scadenze:
- Primo acconto: 31 luglio 2013;
- Secondo acconto: 30 settembre 2013;
- Saldo a conguaglio: 31 dicembre 2013.
Il versamento deve essere effettuato tramite i modelli F24 semplificati fatti recapitare a domicilio dal Comune di Strangolagalli, a mezzo di servizio postale, insieme all’avviso bonario di invito al pagamento.
Saldo 2013
Con Deliberazione di G.C. n. 85 del 13.11.2013 il Comune di Strangolagalli si è avvalso della facoltà di cui all’art. 5, comma 4 – quater, del D.L. 102/13, convertito con modificazioni dalla Legge 124/13, che prevede in deroga a quanto stabilito dal D.L. 201/11 che si possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, pertanto per l’anno 2013 il Comune di Strangolagalli continuerà ad applicare il regime tributario utilizzato nell’anno 2012, fatta salva la maggiorazione fissata il € 0,30 al mq da versare direttamente allo Stato. >>>
Ufficio Tributi
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Strangolagalli.
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