Pubblicizzazione dei dati censuari delle particelle catastali

Agenzia delle Entrate

Ufficio Provinciale di FROSINONE – Territorio

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2013
(ai sensi dell’art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni)


Il 30 dicembre 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2013.

L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2013, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.page1image8768

Come consultare gli aggiornamenti – Gli elenchi delle particelle aggiornate sono disponibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza, nonchè presso la sede dell’Ufficio Provinciale – Territorio sito in Piazza VI Dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

In caso di incoerenza – I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare ricorso (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni) avverso la variazione dei redditi, entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia.

E’ facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate presentare una richiesta di rettifica in autotutela. In ogni caso, la richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.

FROSINONE, 30 dicembre 2013

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (pdf)

Pubblicazione all’Albo Pretorio: N. Registro 1 / 2014 – Periodo pubblicazione 02.01.2014 / 03.03.2014