Prescrizioni per la prevenzione degli incendi boschivi

Fino al 30 settembre 2013, ad una distanza inferiore di duecento metri dai boschi e dalle zone boscate in genere, è vietato accendere fuochi e compiere qualunque altra azione che possa arrecare pericolo mediato o immediato di incendio e depositare o dare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boscose.

È quanto prevede l’ordinanza sindacale 27 giugno 2013, n. 13, che vieta inoltre, nel periodo compreso dal 1° luglio al 30 settembre 2013, di incendiare stoppie ed altri residui vegetali, salvo avviso circostanziale da far pervenire almeno quarattotto ore prima alle autorità locali e al comando forestale, prescrivendo, comunque, che l’abbruciamento possa effettuarsi solo ad una distanza superiore ai duecento metri dai boschi, con il terreno su cui si effettua l’abbruciamento circoscritto ed isolato con solchi d’aratro per una fascia di larghezza non inferiore a venti metri, in condizioni d’assenza di vento forte e con il fuoco tenuto sotto controllo da idoneo personale.

Sussiste, inoltre, l’obbligo ai possessori a qualsiasi titolo di boschi confinanti con strade e altre vie di transito di provvedere alla ripulitura delle fasce perimetrali dalle erbe infestanti per una larghezza di almeno cinque metri, con la prescrizione di mantenerle pulite per tutto il periodo di grave pericolosità per l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia.

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