Pagamento dell’acconto TARES per l’anno 2013

L’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili.

La stessa disposizione legislativa ha abrogato, a decorrere dalla medesima data, i prelievi vigenti fino al 31 dicembre 2012 relativi alla gestione dei rifiuti – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) e l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex Eca), mentre il comma 28 dell’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fa salva l’applicazione del tributo provinciale di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

In attesa dell’approvazione del relativo regolamento e delle nuove tariffe per l’annualità corrente, la normativa vigente, prevede che il nuovo tributo venga corrisposto in acconto sulla base della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta per l’anno 2012.

Sulla base delle predette disposizioni, con deliberazione n. 5 del 10.05.2013, il Consiglio Comunale ha stabilito di procedere alla riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 nel modo che segue:

Riscossione in n. 3 rate di cui n. 2 in acconto e l’ultima a saldo, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio 2013, il 30 settembre 2013 ed il 31 dicembre 2013, mediante invio di un “avviso bonario” con invito al pagamento come di seguito specificato:

  • Acconto: l’importo dovuto suddiviso in tre rate di pari ammontare, da versare rispettivamente il 31 luglio 2013 ed il 30 settembre 2013, determinato applicando le tariffe Tarsu anno 2013 (al netto della ex Eca) nella misura dell’80%. Al predetto importo va applicato il tributo provinciale. Nel caso in cui, tale avviso pervenga oltre la data del 31 luglio 2013 sul tardivo pagamento della prima rata non verranno applicate né sanzioni né interessi;
  • Saldo: l’importo è pari alla Tares dovuta per l’anno 2013 al netto degli importi pagati in acconto. Al predetto va applicato il tributo provinciale. In sede di saldo deve essere corrisposta anche la maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato dovuta per l’anno 2013 e devoluta interamente allo Stato.

La somma pagata in acconto sarà poi portata in detrazione della Tares dovuta per l’anno 2013, che verrà deliberata con successivo atto entro la scadenza del 31 dicembre 2013 e che dovrà essere versata a mezzo F24.

Eventuali variazioni intervenute nell’arco dell’anno verranno conteggiate in fase di saldo.

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