Ordinanza n. 19 del 28 luglio 2013

Oggetto: Disposizioni per la tutela del decoro urbano, dell’igiene pubblica e dell’incolumità delle persone. 

IL SINDACO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;

VISTO il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente «Regolamento di polizia veterinaria», e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo», e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, concernente «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33, concernente «Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci»;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 201, concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno»

VISTI gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

VISTO il codice civile;

VISTI gli articoli 7-bis, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 25 e 56 dello Statuto comunale;

VISTO l’articolo 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale 29 gennaio 2001, n. 6;

VISTO gli articoli 17 e 38 del Regolamento per la nettezza urbana e la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 30 settembre 2011, n. 11;

VISTA la determinazione n. 12 del 27 luglio 2012, concernente «Istituzione area deiezioni canine»;

CONSIDERATO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso;

CONSIDERATO che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

CONSIDERATO che sulle aree pubbliche del territorio comunale frequentemente si verifica il libero vagare di cani;

CONSIDERATO che la mancata custodia dei cani, lasciati liberi di vagare su aree pubbliche senza guinzaglio e museruola, è fattore di pericolo per l’incolumità delle persone;

CONSIDERATO che sulle aree pubbliche, in particolare nelle aree urbane, sono frequentemente rinvenute deiezioni canine;

CONSIDERATO che sulle aree pubbliche, in particolare nelle aree urbane, vengono frequentemente rinvenuti resti di cibo lasciati per alimentare gli animali, soprattutto i cani e i gatti;

CONSIDERATO che è frequente, specie nel centro storico, il diffondersi di odori nauseabondi provenienti da proprietà private, dovute alla mancata rimozione degli escrementi di animali, quali cani, gatti e colombi, ivi effettuate;

CONSIDERATO che la mancata tempestiva raccolta delle deiezioni e la presenza dei resti di alimenti per animali e altri rifiuti rappresenta un fattore di degenerazione del decoro urbano e dell’igiene pubblica;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha individuato nel centro urbano, in via Borgo Garibaldi, un’apposita area destinata alle deiezioni dei cani;

RITENUTO di dover vietare il libero vagare dei cani, senza guinzaglio, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

RITENUTO di dover vietare l’accesso ai cani negli spazi destinati al gioco dei bambini;

RITENUTO di dover obbligare i proprietari e i custodi dei cani di dotarsi di  idonea attrezzatura per la rimozione immediata delle deiezioni canine, quando conducono i propri cani in luoghi pubblici;

RITENUTO di dover obbligare i proprietari e i custodi dei cani a rimuovere le deiezioni canine effettuate sul suolo pubblico, comprese quelle effettuate nell’apposita area per deiezioni canine;

RITENUTO di dover vietare la somministrazione di alimenti agli animali, in particolare a cani, gatti e colombi, nelle aree pubbliche;

RITENUTO di dover procedere all’emanazione di specifica ordinanza per la tutela del decoro urbano, dell’igiene pubblica e dell’incolumità delle persone; 

ORDINA

Articolo 1 (Obbligo di guinzaglio e museruola) – Il proprietario e il detentore di un cane devono utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Il proprietario e il detentore di un cane devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Articolo 2 (Custodia nei luoghi privati) – Il proprietario e il detentore di un cane, quando detengono l’animale in luoghi privati, devono adottare idonee garanzie volte ad evitarne la fuga nelle aree pubbliche.
Il cane deve essere custodito nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela degli animali d’affezione.

Articolo 3 (Deiezioni canine) – È vietato far defecare i cani sul suolo pubblico.
Il proprietario e il detentore di un cane devono condurre l’animale presso l’apposita area comunale per le deiezioni canine, ubicata in via Borgo Garibaldi e debitamente segnalata, in cui è possibile far effettuare ai cani le fisiologiche necessità.
Il proprietario e il detentore di un cane devono immediatamente rimuovere le deiezioni effettuate dall’animale sul suolo pubblico, anche nell’apposita area comunale.
Le deiezioni raccolte devono essere chiuse in sacchetti o altri idonei contenitori e devono essere gettate nei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 4 (Obbligo di dotarsi di attrezzatura idonea per la rimozione delle deiezioni) – Il proprietario e il detentore di un cane, quando conducono il cane nelle aree urbane, devono portare con sé l’attrezzatura idonea, quali paletta o sacchetti, per la rimozione delle deiezioni.
Il proprietario e il detentore di un cane hanno l’obbligo di mostrare alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia, su richiesta di queste, l’attrezzatura di cui al precedente comma.

Articolo 5 (Divieto di somministrazione alimenti) – Nelle aree pubbliche è vietato somministrare alimenti di qualsiasi genere agli animali.

Articolo 6 (Rimozione delle deiezioni nelle proprietà private) – Il proprietario di beni immobili, o titolare di altro diritto reale o di godimento sui medesimi, ha l’obbligo di rimuovere gli escrementi ivi presenti fatti da animali, quali cani e gatti, anche non propri.

Articolo 7 (Sanzioni) – Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
È fatta salva l’applicabilità della legge penale e di altre disposizioni normative.

Articolo 8 (Deroghe) – Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ovvero in dotazione alle Forze armate e di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Articolo 9 (Comunicazione e impugnazioni) – La presente ordinanza è trasmessa all’Ufficio della Polizia Locale del Comune di Strangolagalli, alla Stazione dei Carabinieri di Strangolagalli e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone.
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Latina, ovvero, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Articolo 10 (Pubblicazione e ordine di esecuzione) – La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio e conservata nell’archivio comunale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Strangolagalli, 28/07/2013

IL SINDACO
Antonio De Vellis

Ordinanza n. 19 del 28/07/2013

Pubblicazione all’Albo Pretorio: N. Registro 210 / 2013 – Periodo pubblicazione 29.07.2013 / 13.08.2013.