Misure di sostegno alla genitorialità

La deliberazione della Giunta regionale n.272 del 10.06.2011 concernente “Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sostegno alla famiglia” prevede, nell’ambito dell’attività di promozione delle politiche familiari, interventi di sostegno dell’infanzia, della maternità e della genitorialità.

La citata deliberazione, in attuazione della programmata attività, ha disposto la realizzazione dell’iniziativa “Bonus bebè”, il contributo una tantum del valore di 450 euro per ogni bambina o bambino nato o adottato in via definitiva tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2011.

Per accedere al contributo può presentare domanda al comune di residenza il genitore in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residente da almeno tre anni nel territorio della Regione Lazio alla data di nascita e riconoscimento ovvero di adozione del/i figlio/i, anche sommando il periodo di residenza in più comuni del Lazio;

b) possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore ad Euro 20.000,00, determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1996, n. 449) e successive modificazioni;

c) aver partorito e o riconosciuto, ovvero aver adottato, secondo la normativa di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, uno o più figli nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 (nell’ipotesi di parto gemellare o plurigemellare verrà riconosciuto un bonus per ogni figlio).

Relativamente ai figli adottati, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente provvedimento si stabilisce che:

a) nel caso di adozioni nazionali di cui al capo IV della legge 184/1983 e nei casi in cui l’adozione internazionale si debba perfezionare dopo l’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 4, della legge 184/1983, l’adozione si intende realizzata nel corso del 2011 qualora, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011, la sentenza che pronuncia l’adozione diventi definitiva;

b) nei casi di adozioni internazionali in cui il provvedimento di adozione sia stato pronunciato nello stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3 della legge 184/1983, l’adozione si intende realizzata nel corso del 2011 qualora:

  1. il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 e venga trascritto nei Registri italiani dello stato civile nel medesimo periodo;
  2. ovvero, nei casi in cui il provvedimento italiano di trascrizione non venga emanato entro il 2011, il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 e depositato presso la cancelleria del Tribunale dei Minorenni competente ai fini della suddetta trascrizione nel medesimo periodo. Le domande di contributo sono redatte secondo lo schema di cui all’allegato 2 ed alle stesse è necessario allegare:

a) copia della certificazione ISEE rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa vigente;

b) copia del certificato di nascita del figlio;

c) nel caso di figli adottati:

  1. copia della sentenza definitiva di adozione emessa dal Tribunale dei Minorenni competente, ivi compresi i casi in cui l’adozione internazionale si debba perfezionare dopo l’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 4, della legge 184/1983;
  2. copia del provvedimento del Tribunale dei Minorenni competente che ordina la trascrizione del provvedimento di adozione straniero nei Registri dello stato civile, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3, della legge 184/1983, ovvero certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale per i Minorenni competente del deposito della domanda di trascrizione del provvedimento straniero di adozione;

d) copia di un documento di identità del soggetto proponente la domanda.

Le domande di contributo, redatte secondo lo schema predisposto, con i relativi allegati vanno presentate dal genitore avente diritto al Comune di residenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2012 per le nascite o adozioni avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.

Il Comune di residenza verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di contributo.

La Regione Lazio si riserva la possibilità di verificare la correttezza dei requisiti dichiarati dai beneficiari del contributo.

In seguito all’esito dell’istruttoria, il Comune presenta all’Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia, Via del Serafico 127, 00142 – Roma, entro il 28 febbraio 2012, un elenco dei beneficiari riportante i seguenti dati:

  • nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
  • domicilio;
  • recapito telefonico;
  • numero di figli nati od adottati per i quali si richiede il contributo.

La Regione eroga le risorse, in relazione alle disponibilità di bilancio, sulla base delle richieste presentate dai Comuni.

Allegati:

Fonte: Regione Lazio – Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia